La legge regionale 16 Dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”.
Per praticare la raccolta dei tartufi su fondi non di loro proprietà, i raccoglitori debbono essere muniti di apposito tesserino di idoneità sul quale sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato (art. 6, L.R n.82/1988).
Il tesserino di idoneità autorizza il titolare alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull’intero territorio nazionale (art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752).
Il tesserino di idoneità viene rilasciato agli aspiranti raccoglitori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.